Protocollo per le udienze dibattimentali del Tribunale di Nocera Inferiore

In data 21 maggio 2018 è stato definitivamente approvato il protocollo per la celebrazione delle udienze dibattimentali del Tribunale di Nocera Inferiore.

Protocollo_udienze_penali_Tribunale_di_Nocera_Inferiore

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

DEL 21 MAGGIO 2018

 ART. 1 – ORARIO DI INIZIO DELLE UDIENZE

  1. Le udienze penali iniziano alle ore 9,15. Prima dell’inizio dell’udienza i difensori informeranno il giudice circa l’esistenza di cause di rinvio del processo sopravvenute e non previste (di cui, quindi, non sia stato possibile dare avviso mediante tempestivo deposito in cancelleria di istanza di differimento) e provvederanno altresì a valutare con il pubblico ministero eventuali ipotesi di applicazione della pena da sottoporre al giudice.

 

ART. 2 – UDIENZA FILTRO

  1. I giudizi dibattimentali ordinari di competenza del Tribunale in composizione monocratica a citazione diretta, nonché quelli provenienti da udienza preliminare e/o da decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, vengono fissati in prima comparizione in un’unica udienza mensile di filtro per ciascun giudice. In ogni udienza saranno fissate un massimo 40 prime udienze e 10 discussioni.
  2. L’udienza filtro è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla eventuale discussione delle questioni preliminari, che se non prontamente definibili vengono decise alla successiva udienza, e, di seguito, alle sole formalità di apertura del dibattimento ed all’ammissione delle prove, con autorizzazione alla citazione dei testimoni.
  3. All’udienza filtro potrà pervenirsi anche alla definizione dei processi per motivi di rito, di prescrizione, per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.. Eventuali riti abbreviati, ove non vi sia una misura cautelare in corso, verranno ammessi all’udienza filtro e si rinvieranno per la sola discussione.
  4. Nel rinvio del procedimento in prosieguo, i magistrati autorizzeranno le parti alla citazione dei testimoni tenendo in considerazione il numero di testi da esaminare per gli altri procedimenti già fissati nella stessa udienza di rinvio.
  5. Nel rinviare i procedimenti dall’udienza filtro i magistrati osserveranno inderogabilmente il numero massimo di 25 processi in prosieguo per udienza. Nell’individuazione della data di rinvio gli avvocati potranno richiedere ai magistrati un orario per la chiamata del proprio procedimento.

 

ART. 3 – UDIENZE IN PROSIEGUO E ORDINE DI TRATTAZIONE

  • Per ogni udienza non possono essere fissati più di 35 procedimenti di cui 10 di sola discussione.
  • L’ordine di trattazione dei procedimenti segue il criterio alfabetico o quello delle fasce orarie, potranno essere, tuttavia, trattati prima i processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e i processi ex 391 c.p.p..
  • Prima della chiamata secondo l’ordine prestabilito il giudice dà precedenza ai processi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, ai processi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore o per altra causa, le camere di consiglio, e alle discussioni dove le parti si limitano esclusivamente alle richieste conclusive senza arringa difensiva.
  • L’ordine di chiamata può essere variato anche nel caso di giudizi in cui vi siano soggetti portatori di handicap, donne in stato di gravidanza, anziani, minori, residenti fuori regione o soggetti comunque impossibilitati a trattenersi, sempre che ciò venga tempestivamente segnalato e compatibilmente con la presenza dei difensori interessati.
  • Alle ore 10:30 il giudice sospenderà l’ordine di trattazione dei processi per verificare i testi presenti ed eventualmente rinviare i processi dove risultano assenti i testimoni.
  • Completata l’attività istruttoria, le parti interessate valuteranno il rinvio del processo per la sola discussione, tenendo conto della natura del giudizio, dell’organizzazione e delle esigenze del ruolo di udienza. In ogni caso non possono essere fissate più di 10 discussioni per udienza.
  • Qualora l’intera udienza debba essere rinviata per impedimento del giudice o per altre ragioni dipendenti dall’ufficio, la cancelleria “a soli fini informativi” (per contemperare le esigenze organizzative delle parti) provvederà ad esporre avviso nella Cancelleria dandone comunicazione telematica alle parti, anche mediante l’ausilio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e/o della locale Camera Penale.

 

ART. 4 – UdienzA del Tribunale in composizione collegiale

  1. I processi di competenza del Tribunale in composizione collegiale verranno trattati secondo l’ordine prestabilito dal Collegio. La prima udienza è sempre di smistamento, pertanto, non verranno citati i testi per quella udienza.
  2. Nel caso di procedimenti con numerose parti l’udienza dovrà necessariamente essere svolta presso l’aula bunker del Tribunale.

 

ART. 5 – Criteri comuni

  1. In tutti i casi in cui la prima udienza di smistamento/filtro non possa essere celebrata per un qualsiasi motivo, la successiva udienza di rinvio non verrà considerata di smistamento/filtro, pertanto i testi presenti a quella udienza verranno regolarmente esaminati.

 

ART. 6 – Udienza GOT

  1. L’udienza di competenza dei GOT non prevede l’udienza filtro pertanto seguirà il seguente iter di svolgimento con chiamata in ordine alfabetico: chiamata dei processi da rinviarsi per qualsiasi motivo, smistamento delle prime udienze, discussioni con le sole richieste conclusive senza arringa difensiva, camere di consiglio, istruttorie, discussioni. Alle ore 10,30 il GOT interromperà l’udienza per verificare i testi presenti e rinviare i processi dove risultano i testi assenti.
  2. Per ogni udienza non possono essere fissati più di 35 procedimenti di cui 10 di sola discussione.

 

ART. 7 – Orario di conclusione delle udienze

  1. Ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti (per lo stesso reato per cui si procede), dei procedimenti per i quali è in corso l’istruttoria e di quelli per i quali è prevista la sola discussione, l’udienza si concluderà alle ore 15,30, salvo che tutte le parti prestino consenso a procedere anche oltre tale orario. In ogni caso, il mancato consenso del difensore alla trattazione del processo oltre le 15,30 non determinerà la sospensione del corso della prescrizione.

 

ART. 8 – Consultazione dei fascicoli.

  1. La consultazione degli atti processuali può avvenire presso la cancelleria fino ai tre giorni precedenti l’udienza.

 

ART. 9 – Comportamento in udienza.

  1. Il giudice, il pubblico ministero e i difensori hanno l’obbligo di indossare la toga. L’obbligo di indossare la toga è previsto dalla legge a salvaguardia del decoro dell’udienza ed in segno di rispetto dell’istituzione giudiziaria. Il giudice assicura il puntuale adempimento di tale obbligo segnalando al Procuratore della Repubblica o al Consiglio dell’Ordine ogni sua inosservanza.
  2. L’occupazione del primo banco è riservata esclusivamente al pubblico ministero, e alle parti del procedimento. Tutti i soggetti non interessati al procedimento oggetto di trattazione dovranno attendere il loro turno negli spazi a loro destinati.
  3. Gli ausiliari, le parti private, i periti, i consulenti ed i testimoni devono presentarsi in aula in modo consono al decoro dell’udienza. Gli stessi dovranno attendere il loro turno nella parte dell’aula d’udienza riservata al pubblico, e non potranno in alcun caso assistere alle udienze prendendo posto nei banchi destinati agli avvocati o all’impiedi vicino ai banchi degli avvocati.
  4. Tutti gli intervenuti devono tenere il proprio telefono mobile spento o con disattivazione dell’avviso sonoro di chiamata. Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall’aula senza rispondere.

 

ART. 10 – Commissione permanente.

  1. Presso il Tribunale è istituita una commissione permanente composta dal Presidente Coordinatore del Settore Penale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio degli Avvocati di Nocera Inferiore, e dal Presidente della Camera Penale.
  2. La Commissione si riunisce ogni 6 mesi, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti. Alle riunioni partecipano i componenti ovvero i soggetti da loro delegati.
  3. La Commissione verifica l’attuazione del presente Protocollo, raccoglie eventuali osservazioni e formula, ove occorrenti, proposte di modifica.

Nocera Inferiore, addì 21 maggio 2018

L.C.S.

Dott. Francesco Paolo Rossetti – Dott. Raffaele Donnarumma – Dott. Antonio Centore – Avv. Giuseppe Buongiorno – Avv. Rodolfo Viserta – Avv. Giovanni Ferrentino