La Camera Penale di Nocera Inferiore,
preso atto del “protocollo d’intesa per lo svolgimento del “Volontariato Qualificato” presso le Cancellerie dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, siglato in data 08.01.2020 tra il COA di Nocera Inferiore e la Presidenza del Tribunale di Nocera Inferiore, e reso noto in data 23.01.2020;
preso atto, altresì, delle attività che i volontari andrebbero a svolgere:
- Accettazione richieste copie sentenze, decreti ingiuntivi, formule esecutive, attestazioni mancate iscrizioni a ruolo, passaggio in giudicato sentenze;
- Preparazione copie sentenze e decreti ingiuntivi da rilasciare;
- Scannerizzazione delle sentenze pubblicate e di tutti gli atti relativi alle attività della Cancelleria;
- Movimentazione fascicoli con inserimento degli atti depositati;
- Prelievo dall’archivio dei decreti ingiuntivi e relative produzioni, con preparazione della certificazione della notifica e della mancata opposizione;
- Accettazione delle sentenze depositate dai Giudici;
- Predisposizione del ruolo delle udienze penali, con relativi adempimenti;
- Adempimenti post pubblicazione delle sentenze penali e controllo del passaggio in giudicato, con relative annotazioni sulle stesse;
- 27 gratuito patrocinio, formazione del fascicolo e successivi adempimenti;
- Registro cartaceo Mod. 3SG spese di giustizia, con l’aggiornamento della relativa rubrica alfabetica;
- Attività e formazione del sotto fascicolo propedeutiche alla fatturazione elettronica;
- Predisposizione e notifiche relative agli atti di appello e ricorsi in Cassazione con gli indici aggiornati degli atti;
considerato che la finalità specifica dei COA è quella di garantire il rispetto dei principi previsti dall’ordinamento forense e delle regole deontologiche, nonché la tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (art. 24, L. 31 dicembre 2012, n. 247);
considerato che l’ordinamento forense: “a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneita’ professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettivita’ della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l’affidamento della collettivita’ e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualita’ ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito;” (art. 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247);
considerato che tra i compiti precipui del COA rientra anche quello di tutelare “l’indipendenza e il decoro professionale” nonché di promuovere “iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalita’ degli iscritti e a renderli piu’ consapevoli dei loro doveri” (lett. h) art. 29 L. 31 dicembre 2012, n. 247);
ritenuto che la finalità che il COA intende perseguire, ovvero “La formazione del praticante Avvocato” attraverso “la conoscenza del funzionamento degli Uffici giudiziari” e la “completa comprensione degli istituti processuali e dell’attività giurisdizionale” non possa essere perseguita attraverso “la partecipazione alle attività poste in essere dalla Cancelleria”;
ritenuto che le attività che i praticanti avvocati volontari andrebbero a svolgere non hanno alcunché di formativo;
ritenuto, altresì, che i COA non rispondono ai requisiti prescritti dalla legge quadro sul volontariato (LEGGE 11 agosto 1991, n. 266), considerato che è considerato organizzazione di volontariato – esclusivamente – ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (artt. 2 e 3);
(pur) considerata la pregevole attività di sensibilizzazione posta in essere, nel corso del tempo, dal COA in seno alle Autorità competenti al fine di ottenere un adeguamento della pianta organica della Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, stante l’esorbitante carico di lavoro che non riesce ad essere smaltito con l’attuale personale di cancelleria;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE
esprime seri dubbi e viva preoccupazione in merito al“protocollo d’intesa per lo svolgimento del “Volontariato Qualificato” presso le Cancellerie dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, siglato in data 08.01.2020;
auspica una pronta rettifica di tale protocollo al fine di sostituire le attività che dovrebbero andare a porre in essere i praticanti avvocati volontari con altre che possano – effettivamente ed eslusivamente – elevare la loro cultura e la loro professionalità.