Art. 1 “Denominazione”
È costituita una associazione non riconosciuta denominata “Camera Penale di Nocera Inferiore”.
Art. 2 “Scopi associativi”
La Camera Penale di Nocera Inferiore si prefigge lo scopo:
- di promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
- di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali ed internazionali;
- di tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore nonché degli interessi professionali dell’avvocatura, anche attraverso l’elaborazione di proposte di riforma legislativa;
- di promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione;
- di vigilare sulla corretta applicazione della legge;
- di affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell’individuo.
Art. 3 “Attività della Camera Penale”
Per il conseguimento dei propri scopi associativi la Camera Penale potrà svolgere le seguenti attività:
- attività culturali, come la partecipazione e promozione di convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari;
- attività associativa tramite la promozione di incontri, manifestazioni in occasione di eventi, festività, ricorrenze ed altro;
- attività di formazione con la partecipazione e la promozione di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare nelle scienze giuridiche penali;
- attività di ricerca/editoriale tramite la costituzione di comitati o gruppi di studio e di ricerca, pubblicazione di riviste;
- iniziative ricreative/sportive con la promozione di pranzi sociali, intrattenimenti musicali, spettacoli teatrali, creazione di gruppi ed eventi sportivi.
Le attività soprammenzionate sono esclusivamente a titolo indicativo, la Camera Penale potrà svolgere ogni ulteriore attività ritenga più opportuna per il perseguimento dei fini associativi.
Art. 4 “Durata”
La durata della Camera Penale di Nocera Inferiore è indeterminata.
Art. 5 “Sede”
La Camera Penale di Nocera Inferiore ha sede presso i locali del Tribunale di Nocera Inferiore.
Art. 6 “Patrimonio”
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle somme versate dagli iscritti in forma di quote associative, sia ordinarie che straordinarie, da intendersi come intrasferibili e non rivalutabili, nonché dai contributi volontari dei soci, dalle sovvenzioni, dai lasciti, dalle donazioni e dalle eredità ricevute anche dagli Enti, siano essi pubblici o privati, dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale, e dai beni strumentali.
È espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, e, nel caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sarà devoluto esclusivamente ad altre associazioni con finalità analoghe.
Art. 7 “Soci”
I soci si dividono in soci ordinari e soci onorari.
Possono chiedere di diventare soci ordinari della Camera Penale di Nocera Inferiore tutti gli avvocati, e praticanti avvocati, che esercitano il patrocinio penale.
Sull’accoglimento della domanda di iscrizione decide il Consiglio direttivo il quale valuta le richieste di adesione conformemente allo Statuto ed alla Legge.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il terzo mese dalla chiusura dell’esercizio sociale comporterà la perdita di diritto della qualità di socio senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.
I soci perdono, altresì, la qualità di socio su delibera del Consiglio direttivo per il venir meno dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla Legge.
I soci onorari vengono iscritti dal Consiglio direttivo per loro particolari meriti. I soci onorari non pagano le quote associative, possono partecipare alle assemblee, intervenirvi ma non hanno diritto di voto.
Tutti i soci sono soggetti al regolamento disciplinare e hanno il dovere di promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi della Camera Penale.
Art. 8 “Organi”
La Camera Penale di Nocera Inferiore si compone dei seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Collegio dei probi viri.
Art. 9 “Assemblea”
L’Assemblea è composta da tutti i soci della Camera Penale di Nocera Inferiore.
L’Assemblea viene convocata:
- dal Consiglio direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro ogni 28 febbraio, o in seduta straordinaria quando lo ritiene necessario;
- dal Segretario, in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci o su richiesta del Presidente.
L’Assemblea:
- delibera sulla relazione programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
- elegge il Presidente e il Consiglio direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei probi viri;
- modifica lo statuto, trasforma e scioglie la Camera Penale con il voto favorevole di almeno i due terzi degli iscritti;
- determina l’ammontare della quota associativa annuale e/o straordinaria;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi.
Le convocazioni dell’assemblea in seduta ordinaria devono essere fatte a mezzo p.e.c. e/o con avviso da affiggere nei locali del Tribunale di Nocera Inferiore almeno 15 giorni prima della seduta. L’assemblea è valida purché siano presenti almeno il 50% degli iscritti in prima convocazione, e il 25% in seconda convocazione. L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, ad esclusione delle votazioni elettorali dove viene adottato lo scrutinio segreto. È ammessa la partecipazione tramite delega scritta purché la delega venga depositata prima dell’inizio dei lavori e non riguardi una votazione elettorale.
Art. 10 “Regolamento elettorale”
I soci ordinari della Camera Penale, in regola con i pagamenti ed iscritti da almeno un anno prima delle elezioni, hanno diritto di elettorato passivo al Consiglio direttivo esclusivamente tramite l’associazione in liste.
Le liste elettorali devono contenere a pena di nullità l’indicazione del candidato alla carica di Presidente e dei sei candidati alla carica di membri del Consiglio direttivo. Le liste devono essere depositate mediante invio all’indirizzo p.e.c. della Camera Penale a pena di decadenza perentoriamente almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Viene eletta la lista che riceverà più voti. In caso più liste risultassero vincitrici si procederà al ballottaggio, in caso di ulteriore parità vincerà la lista che complessivamente è iscritta alla Camera Penale con maggior anzianità.
In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità a svolgere il proprio mandato da parte di un consigliere, subentrerà al suo posto il membro della lista non vincitrice con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera Penale, e, in caso di pari anzianità d’iscrizione, si prenderà in considerazione la maggiore anzianità anagrafica.
Le stesse regole elettorali sono efficaci anche per l’elezione del Collegio dei probi viri dove hanno diritto di elettorato passivo i soci non riuniti in liste.
Art. 11 “Consiglio direttivo”
Il Consiglio direttivo:
- attua gli scopi per i quali la Camera Penale è stata costituita;
- determina l’indirizzo generale e lo sviluppo della Camera Penale provvedendo anche a stilare l’indirizzo programmatico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
- provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria;
- nomina il Tesoriere ed il Segretario;
- determina l’attività scientifica e di formazione da porre in essere anche tramite l’istituzione di comitati permanenti;
- approva preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni, e resta in carica in prorogatio fino all’insediamento del nuovo Consiglio direttivo eletto. La partecipazione ad altri Organi rappresentativi della categoria forense non è ostativa all’eleggibilità alla carica di Consigliere.
Art. 12 “Presidente”
Il Presidente è investito della rappresentanza della Camera Penale di fronte ai terzi ed in Giudizio, potendo nominare a tal fine anche procuratori speciali o generali, inoltre presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione successiva.
Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea unitamente al Consiglio direttivo e dura in carica 2 anni. La carica di Presidente è incompatibile con le altre cariche della Camera Penale nonché con altre cariche ricoperte in organi rappresentativi della categoria forense. Il Presidente nomina il vice Presidente, il quale svolge le sue funzioni in caso di delega, impedimento temporaneo, nonché di vacatio fino alla nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui il vice Presidente non possa assumere le funzioni per qualsiasi motivo, la carica di vice Presidente verrà presa da uno dei membri del Consiglio direttivo con precedenza del membro anagraficamente più anziano.
Art. 13 “Tesoriere”
Il Tesoriere:
- esprime il proprio parere sugli impegni di spesa della Camera penale;
- supervisiona il pagamento delle quote sociali;
- autorizza i pagamenti;
- gestisce il patrimonio della Camera Penale e provvede al mantenimento della contabilità nonché alla supervisione dei conti correnti.
Art. 14 “Segretario”
Il Segretario:
- coordina le attività per il raggiungimento degli scopi associativi;
- organizza le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea provvedendo alla verbalizzazione;
- compila e tiene aggiornato l’elenco dei soci;
- controfirma le delibere del Consiglio, dell’Assemblea e i provvedimenti del Presidente a garanzia del rispetto dello Statuto e della Legge, e ne cura la pubblicità;
- cura la corrispondenza e provvede alla gestione degli organi di informazione della Camera Penale;
- è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- coadiuva l’attività del Tesoriere e dei comitati scientifici;
- riscuote e controlla il pagamento delle quote sociali;
- effettua pagamenti e rilascia quietanze;
- effettua tutte le operazioni di gestione delegate dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
Art. 15 “Collegio dei probi viri”
Il Collegio dei probi viri:
- esercita la funzione disciplinare potendo irrogare le sanzioni della censura e della radiazione dalla Camera Penale nei casi di violazione del regolamento disciplinare che verrà approvato dall’Assemblea su proposta del Collegio dei probi viri;
- su ricorso dell’interessato pone il veto sulla delibera di perdita della qualità di socio adottata dal Consiglio direttivo;
- verifica la regolarità delle attività elettorali, e, su richiesta di almeno il 10% dei soci verifica la gestione e i provvedimenti della Camera Penale.
Il Collegio dei probi viri viene eletto dall’Assemblea e dura in carica 2 anni, elegge al suo interno un Presidente e provvede sempre a maggioranza.
Art. 16 “Remunerazione delle cariche sociali”
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 17 “Esercizio sociale”
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.